TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 23.950 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.       1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 23.950 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. Identico.

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